Art. 54 · Massimale regionale

Art. 54

Massimale regionale

In vigore dal 29 ott 2009
Massimale regionale 1.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale. 2.   Se gli Stati membri decidono di differenziare le regioni ai sensi dell’articolo 109, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 o di modificare le regioni esistenti all’interno del proprio territorio, ne informano la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato, precisando la definizione della regione e il massimale corrispondente. Ogni ulteriore modifica è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato.
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