Art. 52
Passaporto e documento amministrativo
In vigore dal 29 ott 2009
Passaporto e documento amministrativo
1. Le competenti autorità dello Stato membro provvedono affinché il passaporto di cui all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000 o il documento amministrativo nazionale equivalente di cui all’articolo 110, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 consentano il versamento di un solo premio per animale e per fascia di età.
A tal fine gli Stati membri si prestano la necessaria collaborazione.
2. Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale di cui al paragrafo 1 sia uno o più dei seguenti:
a)
un documento che scorta ogni singolo animale;
b)
un registro tenuto dall’agricoltore, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che, a decorrere dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso agricoltore fino all’immissione sul mercato a fini di macellazione;
c)
un registro tenuto dall’autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro o la regione di uno Stato membro che si avvale di questa possibilità proceda a controlli in loco di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e apponga su ogni capo controllato un marchio distintivo, con il consenso degli agricoltori;
d)
un registro tenuto dall’autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro prenda misure atte ad evitare la doppia erogazione del premio per la stessa fascia di età e fornisca senza indugio, su semplice richiesta, informazioni circa la situazione di ogni animale per quanto riguarda il premio.
3. Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una o più delle possibilità di cui al paragrafo 2 ne informano tempestivamente la Commissione, notificandole le disposizioni applicative da essi adottate al riguardo.
Storico versioni
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