Art. 53
Periodo di detenzione
In vigore dal 29 ott 2009
Periodo di detenzione
Il periodo di detenzione di cui all’articolo 110, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 ha una durata di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Gli Stati membri possono tuttavia accordare all’agricoltore la facoltà di fissare un altro termine iniziale del periodo, sempreché non sia posteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1121:oj#art-53