Art. 55
Numero massimo di animali per azienda
In vigore dal 29 ott 2009
Numero massimo di animali per azienda
1. Se lo Stato membro modifica il limite di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età di cui all’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno civile considerato.
Se, inoltre, lo Stato membro determina un numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale, ne informa la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno civile considerato.
2. Ogni ulteriore modifica riguardante l’applicazione del paragrafo 1 è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato.
Storico versioni
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