Art. 57

Modalità di pagamento del premio

In vigore dal 29 ott 2009
Modalità di pagamento del premio 1.   In caso di applicazione dell’ e in deroga all’, il premio è versato all’agricoltore che abbia detenuto l’animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della data di macellazione o di spedizione oppure meno di due mesi prima della data di esportazione. Nel caso dei manzi, il pagamento del premio è soggetto alle modalità seguenti: a) il premio per la prima fascia di età è versato soltanto se l’agricoltore ha detenuto l’animale per un periodo di almeno due mesi tra il momento in cui l’animale aveva almeno sette mesi e il momento in cui ne aveva meno di 22; b) il premio per la seconda fascia di età è versato soltanto se l’agricoltore ha detenuto l’animale di almeno 20 mesi di età per un periodo di almeno due mesi; c) i premi per le due fasce di età possono essere pagati in un’unica soluzione soltanto se l’agricoltore ha detenuto l’animale per almeno quattro mesi consecutivi, rispettando i requisiti di età di cui alle lettere a) e b); d) può essere corrisposto soltanto il premio per la seconda fascia di età se l’animale è stato spedito da un altro Stato membro quando aveva raggiunto i 19 mesi. 2.   Il peso carcassa è determinato in riferimento ad una carcassa ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio (19). Se la presentazione della carcassa non corrisponde a tale definizione, si applicano i coefficienti correttivi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (20). Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all’applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell’animale macellato. In tal caso, il peso carcassa è considerato pari o superiore a 185 kg se il peso vivo dell’animale era pari o superiore a 340 kg.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1121:oj#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modalità di pagamento del premio (Art. 57 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo