Art. 56
Concessione del premio al momento della macellazione
In vigore dal 29 ott 2009
Concessione del premio al momento della macellazione
1. Gli Stati membri possono concedere il premio speciale al momento della macellazione dei bovini:
a)
nel caso dei tori, per l’unica fascia di età;
b)
nel caso dei manzi, per la prima o la seconda fascia di età o combinando la concessione dei due premi per entrambe le fasce di età.
2. Gli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1 prescrivono che il premio sia concesso anche al momento della spedizione degli animali ammissibili verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.
3. Se gli Stati membri decidono di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1, a tale concessione si applicano, mutatis mutandis, la presente sezione nonché l’ e l’, paragrafi 1 e 2.
4. Oltre a recare le informazioni di cui all’, paragrafo 1, la domanda di aiuto precisa se l’animale è un toro o un manzo ed è corredata da un documento contenente le indicazioni richieste ai fini dell’. Detto documento è costituito, a scelta dello Stato membro, da uno dei seguenti documenti:
a)
passaporto o copia del passaporto, nel caso in cui il modello utilizzato sia composto da più copie;
b)
copia del passaporto, nel caso in cui il modello di passaporto utilizzato sia composto da una sola copia, che deve essere restituita all’autorità competente di cui all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; in tal caso, lo Stato membro accerta che i dati riprodotti sulla copia siano conformi all’originale;
c)
il documento amministrativo nazionale, nel caso in cui il passaporto non sia disponibile, alle condizioni stabilite dall’ del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Gli Stati membri possono sospendere l’applicazione del documento amministrativo nazionale. In tal caso, essi prendono misure atte ad evitare la doppia erogazione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che sono stati oggetto di scambi intracomunitari.
Se la banca dati informatizzata prevista dall’, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 contiene, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, i dati necessari a garantire che venga corrisposto un solo premio per animale e per fascia di età, la domanda di aiuto non deve essere corredata dal documento di cui al primo comma del presente paragrafo.
In deroga al primo comma, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista dall’, paragrafo 2, primo comma, adotta le misure necessarie affinché l’agricoltore possa determinare per quali animali chiede il premio speciale.
5. Nel caso dei tori, la prova della macellazione precisa il peso carcassa.
6. In caso di spedizione, la prova della stessa viene fornita mediante una dichiarazione dello speditore che indichi lo Stato membro di destinazione dell’animale.
In tal caso, la domanda di aiuto contiene quanto segue:
a)
il nome e l’indirizzo dello speditore (o un codice equivalente);
b)
il numero di identificazione dell’animale;
c)
una dichiarazione in cui si attesti che l’animale ha raggiunto almeno l’età di nove mesi.
La domanda di aiuto è presentata prima dell’uscita dell’animale dal territorio dello Stato membro di cui trattasi, mentre la prova della spedizione è presentata entro tre mesi dalla data di uscita dal territorio del medesimo Stato membro.
Storico versioni
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