Art. 4
Coefficiente di riduzione
In vigore dal 26 ott 2004
1. Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all', all', paragrafo 2, agli , all', paragrafo 2, agli e all'articolo 143 ter, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione dei quantitativi, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all', paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati entro il 15 novembre dell'anno considerato, in base ai dati comunicati a norma dell', lettera b), del presente regolamento.
2. Nei casi previsti agli , all', paragrafo 4, agli e all'articolo 143 ter, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell'anno considerato, il coefficiente di riduzione applicato e, nel caso previsto all', paragrafo 4, del suddetto regolamento, i criteri oggettivi applicati.
CAPITOLO 2
PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ PER IL FRUMENTO DURO
Storico versioni
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