Art. 170

Pagamento supplementare a favore dei produttori di luppolo

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Il pagamento supplementare di cui all'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso ai produttori di luppolo in base agli ettari coltivati per le superfici che soddisfano le condizioni di cui all' sexdecies del medesimo regolamento, sempreché: a) siano state piantate ad una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro in caso di puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro in caso di puntellatura semplice; b) siano state sottoposte a normali operazioni colturali. 2.   Per superficie «piantata a luppolo» ai sensi dell' sexdecies, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si intende una superficie delimitata dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, è aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie comprende le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri e non sia situata sulla pubblica via. 3.   Le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio non sono ammissibili al pagamento supplementare. 4.   L'importo complessivo disponibile per i pagamenti supplementari è ripartito in modo uniforme tra le superfici piantate a luppolo sul territorio dello Stato membro interessato.
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Art. 170 Regolamento (UE) 2004/1973 — Pagamento supplementare a favore dei produttori di luppolo | Portale Normativo