Art. 167

Esclusioni di materie prime dal regime

In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente capitolo le materie prime per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente o al diritto penale o a una percentuale ridotta di prodotti finiti non alimentari.
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Art. 167 Regolamento (UE) 2004/1973 — Esclusioni di materie prime dal regime | Portale Normativo