Art. 164

Controlli presso collettori e trasformatori

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori procedono a controlli presso almeno il 25 % dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli consistono in verifiche materiali e nell'esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le rispettive consegne. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno avuto luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell', paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli devono comprendere almeno i seguenti elementi: a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi ottenuti dalla medesima trasformazione; b) un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente controlli materiali ed esame dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti. Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, dei coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In mancanza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata. 3.   Per le trasformazioni di cui all', i controlli sono effettuati presso il 10 % dei richiedenti, selezionati in base ad un'analisi del rischio che tiene conto degli elementi seguenti: a) l'importo degli aiuti; b) il numero di particelle agricole e la superficie che forma oggetto di una domanda di aiuto; c) l'evoluzione rispetto all'anno precedente; d) i risultati dei controlli degli anni precedenti; e) altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività delle dichiarazioni presentate. 4.   Qualora dai controlli di cui al paragrafo 3 emergano irregolarità in almeno il 3 % dei casi, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo. 5.   Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. 6.   Ciascun controllo forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue: a) la data del controllo; b) le persone presenti; c) il periodo controllato; d) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura; e) i risultati del controllo.
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Art. 164 Regolamento (UE) 2004/1973 — Controlli presso collettori e trasformatori | Portale Normativo