Art. 172

Abrogazioni

In vigore dal 26 ott 2004
1.   I regolamenti (CEE) n. 1686/72, (CEE) n. 1445/76, (CE) n. 1644/1996, (CE) n. 2316/1999, (CE) n. 2461/1999, (CE) n. 2550/2001, (CE) n. 2199/2003 e (CE) n. 2237/2003 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2005. Tuttavia, essi continuano ad applicarsi alle domande di aiuto relative alla campagna o al periodo di erogazione del premio 2004/2005 e precedenti. In caso di applicazione dell' o dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli , paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 2316/1999 rimangono applicabili fino alla scadenza degli impegni sottoscritti dagli agricoltori. 2.   Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2005. Esso rimane applicabile alle domande presentate per il 2004. 3.   Il regolamento (CE) n. 609/1999 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2005. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti per i raccolti 2004 e 2005 in caso di applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 4.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
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Art. 172 Regolamento (UE) 2004/1973 — Abrogazioni | Portale Normativo