Art. 169
Comunicazioni
In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 ottobre successivo alla fine dell'anno in questione, tutte le seguenti informazioni:
a)
le superfici risultanti dai contratti di cui all' e dalle dichiarazioni di cui agli , paragrafo 2, e 148, per ciascuna materia prima;
b)
i quantitativi di ciascun tipo di materia prima, prodotto finito, prodotto connesso e sottoprodotto ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata;
c)
le misure adottate in applicazione dell';
d)
le materie prime escluse dal regime in conformità dell';
e)
le superfici minime fissate in conformità dell'.
CAPITOLO 17
AIUTO PER SUPERFICIE PER IL LUPPOLO
Storico versioni
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