Art. 169 · Comunicazioni

Art. 169

Comunicazioni

In vigore dal 26 ott 2004
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 ottobre successivo alla fine dell'anno in questione, tutte le seguenti informazioni: a) le superfici risultanti dai contratti di cui all' e dalle dichiarazioni di cui agli , paragrafo 2, e 148, per ciascuna materia prima; b) i quantitativi di ciascun tipo di materia prima, prodotto finito, prodotto connesso e sottoprodotto ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata; c) le misure adottate in applicazione dell'; d) le materie prime escluse dal regime in conformità dell'; e) le superfici minime fissate in conformità dell'. CAPITOLO 17 AIUTO PER SUPERFICIE PER IL LUPPOLO
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