Art. 162

Prove alternative all'esemplare di controllo T5

In vigore dal 26 ott 2004
In deroga all', paragrafo 1, lettera b), se l'esemplare di controllo T5 non viene restituito all'ufficio di partenza dell'organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il collettore o il primo trasformatore due mesi dopo la scadenza del termine di cui all', paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all'esemplare di controllo T5 i seguenti documenti: a) fatture di acquisto dei prodotti intermedi; b) attestati dell'ultimo trasformatore che certifichino la trasformazione finale in prodotti non alimentari; c) fotocopie certificate dall'ultimo trasformatore dei documenti contabili comprovanti l'avvenuta trasformazione. SEZIONE 9 Controlli
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Art. 162 Regolamento (UE) 2004/1973 — Prove alternative all'esemplare di controllo T5 | Portale Normativo