REGIO DECRETO·n. 1611·31 ottobre 1942
Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.
Vigente dal 8 maggio 2010 46 articoli 2 vigenze storicizzate
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capo IDel servizio del lavoro.
Art. 1Obbligo del servizio del lavoro.Art. 2Compiti del servizio del lavoro.Art. 3Dispensa dal servizio del lavoro.Art. 4Non idoneità al servizio del lavoro.Art. 5Acquisto della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.Art. 6Precedenze nell'assegnazione per il servizio del lavoro.Art. 7Chiamata per il servizio del lavoro.Art. 8Cessazione della condizione di mobilitato per il servizio del lavoro.Art. 9Mobilitazione degli enti per il servizio del lavoro.Art. 10Comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente o stabilimento.Art. 11Sicurezza delle installazioni industriali ed impianti vari.Art. 12Smobilitazione degli enti.Art. 13Piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.Art. 14Autorità preposte al servizio del lavoro.Art. 15Organi del servizio del lavoro.Art. 16Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.Art. 17Assegnazione e chiamata in servizio del lavoro dei cittadini in servizio scolastico.Art. 18Provvedimenti relativi al movimento del personale degli stabilimenti ausiliari.Art. 19Comunicazioni alla Commissione Suprema di difesa.Art. 20Chiamate di controllo.Art. 21Corsi di addestramento.Art. 22Condizione d'impiego e di lavoro e trattamento economico dei mobilitati per il servizio del lavoro.capo IIDisposizioni penali.
Art. 23Mancata presentazione alle chiamate di controllo.Art. 24Sottrazione agli obblighi di addestramento.Art. 25Mancata presentazione in servizio.Art. 26Abbandono o mancata riassunzione del servizio.Art. 27Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti.Art. 28Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo.Art. 29Inosservanza dell'obbligo di tenere il piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.Art. 30Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione dell'ente.Art. 31Impiego indebito dell'esentato dal servizio militare.Art. 32Violazioni di disposizioni dell'autorità statale da parte di dirigenti di enti o stabilimenti.Art. 33Violazioni, di disposizioni relative alla sicurezza delle installazioni.Art. 34Inosservanza delle norme regolamentari e degli ordini impartiti dalle autorità preposte al servizio del lavoro.Art. 35Circostanza aggravante per il Concorso di pena.Art. 36Limiti di applicazione.Art. 37Giudice competente.capo IIIDisposizioni disciplinari.
Art. 38Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.Art. 39Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.Art. 40Aggravamento delle sanzioni disciplinari per il personale dipendente da enti pubblici o privati, servizi, imprese o stabilimenti.Art. 41Applicabilità delle punizioni disciplinari militari.Art. 42Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato per il servizio del lavoro.Art. 43Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.capo IVDisposizioni finali.
Art. 44Precedenti denominazioni.