Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I

Art. 10

Comunicazione del decreto di mobilitazione di un ente o stabilimento.

In vigore dal 18 gen 1943
Il dirigente o comunque chi è preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro deve dare comunicazione del decreto di mobilitazione al personale che ne fa parte. La comunicazione è fatta mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, ovvero mediante diretta partecipazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-10

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