Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I

Art. 14

Autorità preposte al servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
Sono preposti al servizio del lavoro: a) il Partito Nazionale Fascista; b) il Ministero delle corporazioni. Il Partito Nazionale Fascista provvede al censimento ed all'addestramento dei cittadini soggetti per legge al servizio del lavoro. Il Ministero dello corporazioni provvede all'assegnazione ed alla chiamata dei cittadini medesimi per il servizio del lavoro. Il Ministero dell'interno collabora con il Partito Nazionale Fascista e con il Ministero delle corporazioni all'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, sia mediante i suoi organi centrali sia a mezzo dei prefetti e dei comuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo