Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 13
Piano di mobilitazione per il servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Hanno l'obbligo di tenere il piano di mobilitazione, di cui agli della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, le pubbliche amministrazioni ed i pubblici servizi, nonché le imprese e gli enti per il cui funzionamento sono comunque ammesse esenzioni dal servizio alle armi.
Il regolamento determina le persone appartenenti alle pubbliche amministrazioni, ai pubblici servizi, agli enti e imprese, cui incombe l'obbligo della tenuta del piano di mobilitazione e dà le modalità per la compilazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-13