Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I

Art. 18

Provvedimenti relativi al movimento del personale degli stabilimenti ausiliari.

In vigore dal 18 gen 1943
I provvedimenti relativi al movimento, pel servizio del lavoro, del personale addetto o da adibire a stabilimenti ausiliari sono adottati dal Ministero delle corporazioni, di intesa con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, sentite le competenti delegazioni del Sottosegretariato predetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-18

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