Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 23
Mancata presentazione alle chiamate di controllo.
In vigore dal 18 gen 1943
Chiunque non ottempera, senza giusto motivo, alle chiamate di controllo disposte à sensi dell' è punito con l'ammenda fino a lire trecento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-23