Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I

Art. 9

Mobilitazione degli enti per il servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
La mobilitazione per il servizio del lavoro delle pubbliche amministrazioni, dei pubblici servizi, degli enti e delle imprese, indicati nell', è ordinata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati o della Commissione Suprema di difesa, d'intesa in ogni caso con il Ministro per le corporazioni. Sono eccettuati gli stabilimenti privati di produzione per la guerra, i quali divengono mobilitati per il servizio del lavoro per effetto del decreto del Sotto segretario di Stato per le fabbricazioni di guerra che li dichiara ausiliari. La mobilitazione per il servizio del lavoro può essere limitata ad una parte dell'ente o stabilimento. Nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, o del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, deve essere indicato il giorno a partire dal quale decorrono per l'ente o stabilimento gli effetti della mobilitazione per il servizio del lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-9

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