Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 6
Precedenze nell'assegnazione per il servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Ferme restando le disposizioni del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, il personale da assegnare al servizio del lavoro deve essere assunto attraverso gli organi indicati nel presente testo unico.
Nell'assegnazione al servizio del lavoro deve essere data la precedenza a quelli che volontariamente si offrano di prestare tale servizio, a quelli che non svolgono, in forma autonoma o subordinata, alcuna attività professionale, alle nubili, alle vedove senza prole ed alle maritate senza prole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-6