Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 3
Dispensa dal servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Ferme rimanendo le particolari esenzioni stabilite dalle leggi, sono dispensati dal servizio del lavoro i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per le missioni e gli appartenenti ad ordini religiosi, a meno che già appartengano o dipendano da enti mobilitati ai sensi del seguente .
Possono essere dispensati dalla precettazione del servizio del lavoro coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia, ovvero in condizione di salute tali da avere bisogno di speciali cure e sino a quando durino tali condizioni.
Per gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonché per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e per gli appartenenti al Sovrano militare ordine di Malta si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-3