Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 11
Sicurezza delle installazioni industriali ed impianti vari.
In vigore dal 18 gen 1943
Agli enti indicati nell', mobilitati per il servizio del lavoro, possono essere imposte, dall'Amministrazione alla cui vigilanza sono soggetti o dalla Commissione Suprema di difesa, misure atte a garantire la sicurezza delle installazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-11