Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II

Art. 30

Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione dell'ente.

In vigore dal 18 gen 1943
Il dirigente o chi comunque è preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro che omette di comunicare al personale dipendente il decreto di mobilitazione entro il termine prescritto, o, se non è stato prescritto alcun termine, in quello di tre giorni dalla comunicazione ricevuta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della multa fino a lire cinquemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-30

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