Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 34
Inosservanza delle norme regolamentari e degli ordini impartiti dalle autorità preposte al servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Chiunque non osserva i provvedimenti legalmente dati dagli organi preposti al servizio del lavoro o dall'autorità che ha la vigilanza sugli enti mobilitati à sensi dell', è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seimila, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico può essere stabilita, per la violazione di norme da esso prevedute, la pena dell'arresto sino a sei mesi o quella dell'ammenda sino a lire seimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-34