Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo III

Art. 39

Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.

In vigore dal 18 gen 1943
Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, mobilitato per il servizio del lavoro, è soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente. Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro, alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione, è sostituita la multa sino a lire cinquemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-39

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