Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo III
Art. 42
Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato per il servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Per le infrazioni disciplinari commesse dal mobilitato per il servizio del lavoro, fuori dei casi previsti dagli , si applica la multa fino a lire mille.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-42