Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo IV
Art. 44
Precedenti denominazioni.
In vigore dal 18 gen 1943
Le locuzioni «mobilitazione civile», «servizio civile», «ente civilmente mobilitato» e «mobilitato civile», contenute nelle disposizioni vigenti e nei provvedimenti ad esse relativi, sono a tutti gli effetti rispettivamente sostituite dalle seguenti: «mobilitazione per il servizio del lavoro», «servizio del lavoro», «ente mobilitato per il servizio del lavoro» e «mobilitato per il servizio del lavoro».
Mussolini
Vidussoni
Ricci
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-44