Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo IV
Art. 44
44 / 44Precedenti denominazioni.
In vigore dal 18 gen 1943
Le locuzioni «mobilitazione civile», «servizio civile», «ente civilmente mobilitato» e «mobilitato civile», contenute nelle disposizioni vigenti e nei provvedimenti ad esse relativi, sono a tutti gli effetti rispettivamente sostituite dalle seguenti: «mobilitazione per il servizio del lavoro», «servizio del lavoro», «ente mobilitato per il servizio del lavoro» e «mobilitato per il servizio del lavoro».
Mussolini
Vidussoni
Ricci
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-44