Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 36
Limiti di applicazione.
In vigore dal 18 gen 1943
Le disposizioni degli non si applicano agli appartenenti a stabilimenti statali o privati ausiliari di produzione per la guerra, per i quali restano ferme le disposizioni degli articoli 243, 250 e 251 del Codice penale militare di pace.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-36