Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 26
Abbandono o mancata riassunzione del servizio.
In vigore dal 18 gen 1943
II mobilitato per il servizio del lavoro che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre tre giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione, fino a due anni.
La stessa pena si applica al mobilitato per il servizio del lavoro comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendo legittimamente assente, non lo riprende, senza giusto motivo, entro ventiquattro ore dalla cessazione del motivo di assenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-26