Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II

Art. 25

Mancata presentazione in servizio.

In vigore dal 18 gen 1943
Il mobilitato per il servizio del lavoro che non si presenta, senza giusto motivo, ad assumere il servizio al quale è stato destinato, nei tre giorni successivi a quello prescritto, è punito con la reclusione fino ad un anno
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo