Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 36
36 / 44Limiti di applicazione.
In vigore dal 18 gen 1943
Le disposizioni degli non si applicano agli appartenenti a stabilimenti statali o privati ausiliari di produzione per la guerra, per i quali restano ferme le disposizioni degli articoli 243, 250 e 251 del Codice penale militare di pace.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-36