Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II

Art. 33

Violazioni, di disposizioni relative alla sicurezza delle installazioni.

In vigore dal 18 gen 1943
I dirigenti degli enti indicati nell', che contravvengono alle disposizioni emanate à sensi dell'articolo stesso, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni. Alla stessa pena sono soggette le persone incaricate della sicurezza delle installazioni, quando omettano l'osservanza degli ordini allo stesso scopo impartiti dall'autorità competente o dai dirigenti responsabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611#art-tud-33

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