Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II

Art. 32

Violazioni di disposizioni dell'autorità statale da parte di dirigenti di enti o stabilimenti.

In vigore dal 18 gen 1943
Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da tre a cinque anni il dirigente o preposto ad un ente, impresa o stabilimento mobilitato à sensi dell', il quale: a) ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dall'autorità statale che ha provocato la mobilitazione per il servizio del lavoro dell'ente, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto; b) presenta all'autorità competente domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore o diversa da quella necessaria o sufficiente; c) aliena le materie o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta autorità, ovvero li utilizza per produzioni o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi; d) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacità produttiva; e) procede senza autorizzazione dell'autorità predetta, o del Ministero delle corporazioni nei casi regolati dal Regio decreto-legge 18 novembre 1929- VIII, n. 2488, e dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e successive modificazioni, a trasformazioni di lavorazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti stessi ovvero di macchinari esistenti in tali stabilimenti. Se i fatti previsti dalle lettere b) e c) sono commessi dai dirigenti di enti, imprese o stabilimenti privati diversi da quelli sopraindicati, la pena è della reclusione da un mese a due anni.
Storico versioni

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