Testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo II
Art. 30
30 / 44Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione dell'ente.
In vigore dal 18 gen 1943
Il dirigente o chi comunque è preposto ad un ente o stabilimento mobilitato per il servizio del lavoro che omette di comunicare al personale dipendente il decreto di mobilitazione entro il termine prescritto, o, se non è stato prescritto alcun termine, in quello di tre giorni dalla comunicazione ricevuta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della multa fino a lire cinquemila.
Storico versioni
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