Art. 74
Repertorio di informazioni
In vigore dal 4 lug 2018
Repertorio di informazioni
1. In collaborazione con la Commissione e le autorità nazionali competenti, l'Agenzia istituisce e gestisce un repertorio di informazioni necessarie per garantire una cooperazione efficace fra l'Agenzia e le autorità nazionali competenti in relazione all'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù del presente regolamento.
Il repertorio include le informazioni relative a:
a)
i certificati rilasciati e le dichiarazioni ricevute dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti in conformità del capo III e degli e degli articoli da 77 a 82;
b)
i certificati rilasciati e le dichiarazioni ricevute dai soggetti qualificati per conto dell'Agenzia e delle autorità nazionali competenti in conformità dell', paragrafo 3;
c)
gli accreditamenti concessi dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti ai soggetti qualificati in conformità dell', comprese le informazioni sull' ambito dell'accreditamento e dei privilegi concessi;
d)
le misure adottate dagli Stati membri in applicazione dell', paragrafi 6 e 7, nonché le corrispondenti decisioni della Commissione;
e)
le decisioni degli Stati membri adottate a norma dell', paragrafo 8;
f)
le decisioni degli Stati membri adottate a norma dell', paragrafo 5;
g)
la riassegnazione, da parte degli Stati membri, delle competenze per i compiti all'Agenzia o a un altro Stato membro in applicazione degli compresi i dettagli sui compiti riassegnati;
h)
le decisioni della Commissione adottate in applicazione dell';
i)
le notifiche da parte delle autorità nazionali competenti degli schemi individuali dei tempi di volo presentati all'Agenzia sulla base degli atti delegati adottati conformemente all', paragrafo 1, lettera b), e i corrispondenti pareri dell'Agenzia emessi in conformità dell', paragrafo 7;
j)
le notifiche da parte degli Stati membri delle misure adottate per reagire immediatamente a un problema relativo alla sicurezza dell'aviazione civile e alla concessione di esenzioni, nonché le raccomandazioni dell'Agenzia e le decisioni della Commissione corrispondenti a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1;
k)
le richieste degli Stati membri riguardanti altri mezzi di conformità ai requisiti essenziali e le raccomandazioni corrispondenti dell'Agenzia a norma dell', paragrafo 3;
l)
le notifiche da parte dell'Agenzia e le decisioni corrispondenti della Commissione a norma dell', paragrafo 4;
m)
le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti e relative alle attività degli aeromobili che partecipano a operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale;
n)
le informazioni relative all'attuazione delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali di cui all', paragrafo 4;
o)
le decisioni degli Stati membri e della Commissione che sono state notificate ai sensi dell', paragrafo 5, comprese le informazioni sui compiti che sono svolti congiuntamente;
p)
le esenzioni concesse dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 6, e le decisioni corrispondenti della Commissione;
q)
le misure dell'Agenzia riguardanti i voli sulle zone di conflitto, applicate in conformità dell', paragrafo 3;
r)
altre informazioni che possano essere necessarie per garantire una cooperazione efficace tra l'Agenzia e le autorità nazionali competenti in ordine all'esecuzione dei loro compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme ai sensi del presente regolamento.
2. Le autorità nazionali competenti, gli esaminatori aeromedici ed i centri aeromedici condividono anche mediante il repertorio le informazioni riguardanti l'idoneità sanitaria dei piloti. Le informazioni che costituiscono dati personali, tra cui i dati sanitari, sono limitate a quanto strettamente necessario per garantire una certificazione e una sorveglianza efficaci dei piloti in conformità dell'.
3. I dati personali, compresi i dati sanitari, inclusi nel repertorio sono conservati solo per l'arco di tempo necessario ai fini per i quali i dati sono stati raccolti o ulteriormente trattati.
4. Gli Stati membri e l'Agenzia provvedono a informare previamente le persone interessate i cui dati personali sono trattati nel repertorio.
5. Gli Stati membri e l'Agenzia possono limitare i diritti delle persone interessate di accedere ai propri dati personali inclusi nel repertorio, di rettificarli e di cancellarli nella misura strettamente necessaria per salvaguardare la sicurezza dell'aviazione civile, conformemente all' del regolamento (UE) 2016/679 e all' del regolamento (CE) n. 45/2001.
6. Fatto salvo il paragrafo 7, la Commissione, l'Agenzia, le autorità nazionali competenti e le autorità competenti degli Stati membri preposte alle inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti nel settore dell'aviazione civile hanno un accesso online e sicuro a tutte le informazioni contenute nel repertorio ai fini dell'esecuzione dei loro compiti.
Se del caso, la Commissione e l'Agenzia possono divulgare alle parti interessate o al pubblico determinate informazioni incluse nel repertorio, diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 2.
L'Agenzia rende disponibili al pubblico, in qualsiasi caso, le informazioni riguardanti:
a)
i certificati rilasciati e le dichiarazioni ricevute in conformità dell', paragrafo 4;
b)
le decisioni della Commissione o di uno Stato membro che le sono state notificate ai sensi dell', paragrafi 6 e 7;
c)
le decisioni di uno Stato membro che le sono state notificate ai sensi dell', paragrafo 11, secondo comma.
7. Le informazioni contenute nel repertorio sono protette dall'accesso non autorizzato con opportuni strumenti e protocolli. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2 e la loro comunicazione sono limitati alle persone incaricate della certificazione e della sorveglianza dell'idoneità sanitaria dei piloti allo scopo di consentire loro di svolgere i compiti che ad essi incombono in virtù del presente regolamento. Un accesso limitato alle informazioni può essere concesso anche ad altre persone autorizzate allo scopo di garantire il corretto funzionamento del repertorio, in particolare per la sua manutenzione tecnica. Le persone autorizzate ad accedere alle informazioni che contengono dati personali ricevono preventivamente una formazione sulla legislazione pertinente in materia di protezione dei dati personali e sulle relative garanzie.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le norme necessarie per il funzionamento e la gestione del repertorio e requisiti dettagliati in relazione a:
a)
gli aspetti tecnici dell'istituzione e della manutenzione del repertorio;
b)
la classificazione delle informazioni che la Commissione, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti devono trasmettere per l'iscrizione nel repertorio, incluse la forma e le modalità di trasmissione di tali informazioni;
c)
gli aggiornamenti periodici e standardizzati delle informazioni incluse nel repertorio;
d)
le modalità dettagliate di diffusione e pubblicazione di determinate informazioni incluse nel repertorio conformemente al paragrafo 6 del presente articolo;
e)
la classificazione delle informazioni riguardanti l'idoneità sanitaria dei piloti che le autorità nazionali competenti, gli esaminatori aeromedici e i centri aeromedici devono trasmettere per l'iscrizione nel repertorio, incluse la forma e le modalità di trasmissione di tali informazioni;
f)
le modalità dettagliate di protezione delle informazioni incluse nel repertorio contro l'accesso non autorizzato, di limitazione dell'accesso alle informazioni e di protezione dei dati personali inclusi nel repertorio conformemente al diritto applicabile dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda la protezione dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica o dalla diffusione non intenzionale o illecita delle informazioni;
g)
al periodo massimo consentito di conservazione dei dati personali inclusi nel repertorio, comprese le informazioni concernenti l'idoneità sanitaria dei piloti che costituiscono dati personali;
h)
alle condizioni dettagliate in conformità delle quali gli Stati membri e l'Agenzia possono limitare i diritti della persona interessata di accedere ai dati personali inclusi nel repertorio, di rettificarli e di cancellarli, ai fini del paragrafo 5 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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