Art. 67

Validità e riconoscimento dei certificati e delle dichiarazioni

In vigore dal 4 lug 2018
Validità e riconoscimento dei certificati e delle dichiarazioni 1.   I certificati rilasciati dall'Agenzia o dalle autorità nazionali competenti e le dichiarazioni rese dalle persone fisiche e giuridiche in virtù del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base sono soggetti unicamente alle norme, alle condizioni e alle procedure stabilite nel presente regolamento e ai requisiti amministrativi nazionali e sono validi e riconosciuti in tutti gli Stati membri, senza ulteriori requisiti o valutazioni. 2.   La Commissione, qualora ritenga che una persona fisica o giuridica cui è stato rilasciato un certificato o che ha reso una dichiarazione non soddisfi più i requisiti applicabili del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, chiede allo Stato membro competente per la sorveglianza di tale persona, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia, di adottare le azioni correttive e le misure di salvaguardia opportune, compresa la limitazione o la sospensione del certificato. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti tale decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi alla sicurezza aerea, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 4. In deroga al paragrafo 1, a decorrere dalla data in cui l'atto di esecuzione prende effetto, il certificato o la dichiarazione in questione non è più valido né riconosciuto in tutti gli Stati membri. 3.   Qualora ritenga che lo Stato membro di cui al paragrafo 2 abbia adottato le azioni correttive e le misure di salvaguardia opportune, la Commissione decide, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia, che il certificato o la dichiarazione in questione è di nuovo valido e riconosciuto in tutti gli Stati membri in conformità del paragrafo 1. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti tale decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi alla sicurezza aerea, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 4. 4.   Il presente articolo fa salvo il regolamento (CE) n. 2111/2005.
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