Art. 69
Soggetti qualificati
In vigore dal 4 lug 2018
Soggetti qualificati
1. L'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono assegnare i loro compiti di certificazione e sorveglianza di cui al presente regolamento a soggetti qualificati che siano stati accreditati in conformità degli atti delegati di cui all', paragrafo 13, lettera f), e degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 14, primo comma, lettera e), in quanto soddisfano i criteri di cui all'allegato VI.
Fatto salvo il paragrafo 4, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti che si avvalgono dei soggetti qualificati istituiscono un sistema per tale accreditamento e per la valutazione della conformità di tali soggetti ai suddetti criteri, sia al momento dell'accreditamento sia successivamente in modo continuativo.
Un soggetto qualificato è accreditato individualmente dall'Agenzia o da un'autorità nazionale competente, oppure congiuntamente da due o più autorità nazionali competenti o dall'Agenzia insieme a una o più autorità nazionali competenti.
2. L'Agenzia o l'autorità o le autorità nazionali competenti, a seconda del caso, modificano, limitano, sospendono o revocano l'accreditamento che hanno concesso a un soggetto qualificato, se tale soggetto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato VI.
3. L'Agenzia o l'autorità o le autorità nazionali competenti che accreditano un soggetto qualificato possono concedergli il privilegio di rilasciare, rinnovare, modificare, limitare, sospendere e revocare i certificati o di ricevere dichiarazioni per conto dell'Agenzia o dell'autorità nazionale competente. Tale privilegio è incluso nell'ambito dell'accreditamento.
4. L'Agenzia e le autorità nazionali competenti riconoscono, senza ulteriori prescrizioni o valutazioni di natura tecnica, gli accreditamenti dei soggetti qualificati concessi dall'Agenzia e dalle altre autorità nazionali competenti in conformità del paragrafo 1.
Tuttavia, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti non sono obbligate a utilizzare l'intero ambito di applicazione dell'accreditamento concesso da un'altra autorità nazionale competente o dall'Agenzia, né l'intero ambito dei privilegi concessi a tale soggetto riconosciuto da un'altra autorità nazionale competente o dall'Agenzia in conformità del paragrafo 3.
5. L'Agenzia e le autorità nazionali competenti si scambiano informazioni riguardanti gli accreditamenti concessi, limitati, sospesi e revocati, comprese informazioni sull'ambito dell'accreditamento e dei privilegi concessi. L'Agenzia mette a disposizione tali informazioni mediante il repertorio di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-69