Art. 68

Riconoscimento dei certificati di paesi terzi

In vigore dal 4 lug 2018
Riconoscimento dei certificati di paesi terzi 1.   L'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono rilasciare i certificati di cui al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo sulla scorta di certificati rilasciati ai sensi della normativa di un paese terzo oppure accettare i certificati e altri documenti pertinenti attestanti la conformità alle norme dell'aviazione civile rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, qualora tale possibilità sia prevista: a) negli accordi internazionali relativi al riconoscimento dei certificati conclusi tra l'Unione e un paese terzo; b) negli atti delegati adottati sulla base del paragrafo 3; o c) in mancanza di un accordo internazionale e di atti delegati pertinenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo rispettivamente, e fatto salvo l', paragrafo 6, del presente regolamento, in un accordo relativo al riconoscimento dei certificati concluso tra uno Stato membro e un paese terzo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1592/2002 e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri in conformità dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1592/2002 o dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008. 2.   Al fine di ottenere e mantenere la fiducia nei sistemi normativi dei paesi terzi, l'Agenzia è autorizzata a eseguire le necessarie verifiche e valutazioni di natura tecnica della normativa dei paesi terzi e delle autorità aeronautiche straniere. Al fine di eseguire tali verifiche e valutazioni, l'Agenzia può concludere accordi di lavoro a norma dell', paragrafo 2. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' che stabiliscano norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento di certificati e altri documenti che attestano la conformità alle norme dell'aviazione civile e sono rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, e che garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal presente regolamento, comprese le condizioni e le procedure per ottenere e mantenere la necessaria fiducia nei sistemi normativi dei paesi terzi.
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