Art. 9

Requisiti essenziali

In vigore dal 4 lug 2018
Requisiti essenziali 1.   Gli aeromobili di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all'allegato II del presente regolamento. 2.   Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell'ambiente riportati nella modifica 12 del volume I, nella modifica 9 del volume II e nella pubblicazione iniziale del volume III dell'allegato 16 della convenzione di Chicago, tutte quali applicabili al 1o gennaio 2018. I requisiti essenziali in materia di compatibilità ambientale di cui all'allegato III del presente regolamento si applicano ai prodotti, alle parti e agli equipaggiamenti non installati nella misura in cui le disposizioni della convenzione di Chicago di cui al primo comma del presente paragrafo non prevedano requisiti per la protezione dell'ambiente. Le organizzazioni coinvolte nella progettazione, produzione o manutenzione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), sono conformi al punto 8 dell'allegato III del presente regolamento.
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