Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 lug 2018
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) alla progettazione e alla produzione, da parte di una persona fisica o giuridica sotto la sorveglianza dell'Agenzia o di uno Stato membro, di prodotti, parti e dispositivi di controllo remoto, se non contemplati alla lettera b); b) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio di aeromobili, nonché dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, se l'aeromobile è o sarà: i) immatricolato in uno Stato membro, purché e nella misura in cui lo Stato membro non abbia trasferito le proprie competenze in applicazione della convenzione di Chicago ad un paese terzo e l'aeromobile non sia operato da un operatore di aeromobili di un paese terzo; ii) immatricolato in un paese terzo e impiegato da un operatore di aeromobili stabilito, residente o avente il luogo principale delle attività in un territorio cui si applicano i trattati; iii) un aeromobile senza equipaggio che non è immatricolato né in uno Stato membro né in un paese terzo e che è operato nel territorio cui si applicano i trattati da un operatore di aeromobili stabilito, residente o avente il luogo principale delle attività all'interno di tale territorio; c) all'esercizio di aeromobili in entrata, all'interno o in uscita dal territorio cui si applicano i trattati da parte di un operatore di aeromobili di un paese terzo; d) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio di equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza utilizzati o destinati ad essere utilizzati negli aeroporti di cui alla lettera e), nonché alla prestazione di servizi di assistenza a terra e di AMS; e) alla progettazione, alla manutenzione e alla gestione degli aeroporti, compresi gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza utilizzati in tali aeroporti, ubicati nel territorio cui si applicano i trattati, che: i) sono aperti al pubblico; ii) offrono servizi di trasporto aereo commerciale; e iii) hanno una pista strumentale pavimentata di almeno 800 metri o servono esclusivamente il traffico di elicotteri che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza; f) fatto salvo il diritto dell'Unione e nazionale in materia di ambiente e di pianificazione del territorio, alla protezione delle aree adiacenti agli aeroporti di cui alla lettera e); g) alla fornitura di ATM/ANS nello spazio aereo del cielo unico europeo e alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e al funzionamento di sistemi e componenti destinati alla fornitura di tali ATM/ANS; h) fatto salvo il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e le competenze degli Stati membri in relazione allo spazio aereo soggetto alla loro giurisdizione, alla progettazione della struttura dello spazio aereo nello spazio aereo del cielo unico europeo. 2.   Il presente regolamento si applica altresì al personale e alle organizzazioni coinvolte nelle attività di cui al paragrafo 1. 3.   Il presente regolamento non si applica: a) agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili; b) agli aeroporti, o alle parti di aeroporti, agli equipaggiamenti, al personale e alle organizzazioni che sono controllati e gestiti dai militari; c) agli ATM/ANS e ai relativi sistemi, componenti, personale e organizzazioni che sono forniti o messi a disposizione dai militari; d) alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio degli aeromobili il cui esercizio comporta un rischio basso per la sicurezza aerea, di cui all'allegato I, né al personale e alle organizzazioni coinvolte, a meno che l'aeromobile non sia dotato, o non sia stato considerato dotato, di un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008. Per quanto riguarda la lettera a), gli Stati membri provvedono affinché le attività e i servizi forniti dagli aeromobili di cui a tale lettera siano svolti tenendo debitamente conto degli obiettivi di sicurezza del presente regolamento. Inoltre gli Stati membri provvedono affinché tali aeromobili siano separati in sicurezza da altri aeromobili, se del caso. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della convenzione di Chicago, gli aeromobili contemplati dall'allegato I del presente regolamento e immatricolati in uno Stato membro possono essere operati in un altro Stato membro, previo consenso dello Stato membro nel cui territorio ha luogo tale esercizio. Detti aeromobili possono altresì essere sottoposti a manutenzione o modificati - per quanto riguarda la progettazione - in altri Stati membri, purché tali modifiche relative alla progettazione e tali attività di manutenzione siano effettuate sotto la sorveglianza dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato e conformemente alle procedure stabilite dalla normativa nazionale di detto Stato membro. 4.   In deroga al paragrafo 3, primo comma, lettera d), le disposizioni del presente regolamento, come pure gli atti delegati e di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, si applicano alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di un tipo di aeromobile che rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato I, punto 1, lettere e), f), g), h) o i), e al personale e alle organizzazioni preposti a tali attività, qualora: a) le organizzazioni responsabili della progettazione di tale tipo di aeromobile abbiano richiesto un certificato di omologazione all'Agenzia in conformità dell' oppure, se del caso, abbiano reso una dichiarazione all'Agenzia in conformità dell', paragrafo 1, lettera a), relativamente a tale tipo di aeromobile; b) il tipo di aeromobile sia destinato alla produzione in serie; e c) la progettazione di tale tipo di aeromobile non sia stata approvata in precedenza ai sensi della normativa nazionale di uno Stato membro. Il presente regolamento e gli atti delegati e di esecuzioni adottati sulla base del medesimo si applicano per quanto riguarda il tipo di aeromobile in questione a decorrere dalla data in cui è rilasciato il certificato di omologazione o, se del caso, in cui è resa la dichiarazione. Tuttavia, le disposizioni riguardanti la valutazione della domanda di certificato di omologazione e il rilascio di detto certificato da parte dell'Agenzia si applicano a decorrere dalla data di ricezione della domanda. 5.   Fatti salvi i requisiti nazionali in materia di sicurezza e difesa e l', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), gli Stati membri provvedono affinché: a) le strutture di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo, che sono aperte all'uso pubblico; e b) gli ATM/ANS di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo, che sono forniti al traffico aereo, ai quali si applica il regolamento (CE) n. 549/2004, offrano un livello di sicurezza e di interoperabilità con i sistemi civili efficace quanto quello risultante dall'applicazione dei requisiti essenziali di cui agli allegati VII e VIII del presente regolamento. 6.   Uno Stato membro può decidere di applicare una qualsiasi delle sezioni I, II, III o VII del capo III, o una qualsiasi combinazione delle stesse, ad alcune o a tutte le attività di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a), e al personale e alle organizzazioni preposti a tali attività qualora ritenga che, alla luce delle caratteristiche delle attività, del personale e delle organizzazioni in questione, nonché dello scopo e del contenuto delle disposizioni di cui trattasi, tali disposizioni possano essere applicate in modo efficace. A decorrere dalla data indicata in tale decisione, le attività, il personale e le organizzazioni in questione sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni della sezione o delle sezioni interessate e dalle disposizioni del presente regolamento relative all'applicazione di dette sezioni. Lo Stato membro interessato notifica senza ritardo alla Commissione e all'Agenzia la sua decisione e fornisce loro tutte le informazioni pertinenti, in particolare: a) la sezione o le sezioni interessate; b) le attività, il personale e le organizzazioni interessati; c) i motivi della sua decisione; e d) la data a decorrere dalla quale si applica la decisione. Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione, se ritiene che la condizione specificata al primo comma non sia stata soddisfatta, adotta atti di esecuzione che stabiliscano una decisione a tal fine. Non appena ricevuta notifica di tali atti di esecuzione allo Stato membro interessato, tale Stato membro adotta senza ritardo una decisione di modificare o revocare la precedente decisione di cui al primo comma del presente paragrafo e ne informa la Commissione e l'Agenzia. Fatto salvo il quarto comma, uno Stato membro può altresì decidere in qualsiasi momento di modificare o revocare la decisione adottata a norma del presente paragrafo. In tal caso ne informa senza ritardo la Commissione e l'Agenzia. L'Agenzia include nel repertorio di cui all' tutte le decisioni della Commissione e degli Stati membri notificatele ai sensi del presente paragrafo. La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dello Stato membro interessato cooperano ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. 7.   Gli Stati membri possono decidere di esentare dal presente regolamento la progettazione, la manutenzione e la gestione di un aeroporto, nonché gli equipaggiamenti afferenti alla sicurezza utilizzati in tale aeroporto, se tale aeroporto gestisce un massimo di 10 000 passeggeri del trasporto aereo commerciale all'anno e non più di 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno, e purché gli Stati membri interessati garantiscano che tale esenzione non mette a repentaglio la conformità ai requisiti essenziali di cui all'. A decorrere dalla data indicata in tale decisione di esenzione, la progettazione, la manutenzione e la gestione dell'aeroporto interessato, e gli equipaggiamenti afferenti alla sicurezza, nonché i servizi di assistenza a terra e gli AMS in tale aeroporto non sono più disciplinati dal presente regolamento e dagli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo. Lo Stato membro interessato notifica senza ritardo alla Commissione e all'Agenzia la sua decisione di esenzione e le motivazioni per l'adozione della stessa. Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione, se ritiene che tale esenzione da parte di uno Stato membro non rispetti le condizioni specificate al primo comma, adotta, atti di esecuzione recanti la sua decisione a tal fine. Non appena ricevuta notifica di tali atti esecuzione allo Stato membro interessato, tale Stato membro modifica o revoca senza ritardo la sua decisione di esenzione e ne informa la Commissione e l'Agenzia. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione e all'Agenzia le esenzioni che hanno concesso a norma dell', paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008. Su base annuale, gli Stati membri provvedono ad esaminare i dati relativi al traffico degli aeroporti che beneficiano di un'esenzione a norma del presente paragrafo o dell', paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008. Se tale esame dimostra che, per tre anni consecutivi, uno di questi aeroporti ha gestito oltre 10 000 passeggeri del trasporto aereo commerciale all'anno o più di 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno, lo Stato membro interessato revoca l'esenzione concessa a tale aeroporto. In tal caso ne informa di conseguenza la Commissione e l'Agenzia. L'Agenzia include nel repertorio di cui all' tutte le decisioni della Commissione e degli Stati membri notificatele ai sensi del presente paragrafo. 8.   Uno Stato membro può decidere di esentare dal presente regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti di una o più delle categorie di aeromobili seguenti: a) gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (maximum take-off mass – «MTOM»), registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua; b) gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua; c) gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 kg. Tuttavia, per quanto riguarda le categorie di aeromobili di cui al primo comma, gli Stati membri non possono adottare tale decisione riguardo a un aeromobile relativamente a cui è stato rilasciato, o si consideri sia stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o del presente regolamento, o relativamente a cui è stata resa una dichiarazione a norma del presente regolamento. 9.   Una decisione di esenzione adottata da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 8 non impedisce a un'organizzazione con luogo principale delle attività nel territorio di tale Stato membro di decidere di svolgere le sue attività di progettazione e produzione nei confronti degli aeromobili che rientrano in tale decisione conformemente al regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo. Qualora detta organizzazione adotti tale decisione, ne informa lo Stato membro interessato. In tali casi, la decisione di esenzione adottata dallo Stato membro a norma del paragrafo 8 non si applica a tali attività di progettazione e produzione o agli aeromobili progettati e prodotti in esito a tali attività. 10.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della convenzione di Chicago, gli aeromobili a cui si applica tale decisione di esenzione adottata ai sensi del paragrafo 8 e immatricolati nello Stato membro che l'ha adottata possono essere operati in un altro Stato membro, previo consenso dello Stato membro nel cui territorio ha luogo tale esercizio. Detti aeromobili possono altresì essere sottoposti a manutenzione o modificati - per quanto riguarda la progettazione - in altri Stati membri, purché tali attività di manutenzione e tali modifiche relative alla progettazione siano effettuate sotto la sorveglianza dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato e conformemente alle procedure stabilite dal diritto nazionale di detto Stato membro. Qualunque certificato rilasciato in relazione ad aeromobili a cui si applica una decisione di esenzione adottata a norma del paragrafo 8 indica chiaramente che tale certificato non è stato rilasciato sulla base del presente regolamento, ma ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro che rilascia il certificato. Gli altri Stati membri possono accettare detti certificati nazionali soltanto qualora abbiano adottato essi stessi una decisione corrispondente a norma del paragrafo 8. 11.   Le disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro che ha adottato una decisione di esenzione a norma del paragrafo 8 che disciplinano le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio dell'aeromobile a cui si applica tale decisione sono proporzionate alla natura e al rischio dell'attività in questione e tengono conto degli obiettivi e dei principi di cui, rispettivamente, agli . Lo Stato membro che ha adottato una decisione di esenzione a norma del paragrafo 8 notifica senza ritardo alla Commissione e all'Agenzia la sua decisione e fornisce loro tutte le informazioni pertinenti, in particolare la data a decorrere dalla quale si applica tale decisione e la categoria di aeromobili interessata dalla stessa. Uno Stato membro può decidere di modificare o revocare la decisione di esenzione adottata a norma del paragrafo 8. In tal caso ne informa senza ritardo la Commissione e l'Agenzia. L'Agenzia include nel repertorio di cui all' tutte le decisioni degli Stati membri notificatele ai sensi del presente paragrafo. La decisione di esenzione adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 8 si applica altresì alle organizzazioni e al personale coinvolti nelle attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio a cui si applica tale decisione.
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