Art. 4
Principi delle misure adottate a norma del presente regolamento
In vigore dal 4 lug 2018
Principi delle misure adottate a norma del presente regolamento
1. Nell'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri:
a)
rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori prassi nel settore dell'aviazione, tenendo conto delle esperienze a livello mondiale nel settore, nonché dei relativi progressi scientifici e tecnici;
b)
si basano sui migliori dati e analisi disponibili;
c)
prevedono una reazione immediata alle cause accertate di incidenti, inconvenienti gravi e violazioni intenzionali della security;
d)
tengono conto delle interdipendenze tra i vari settori della sicurezza aerea e tra la sicurezza aerea, la cibersicurezza e gli altri ambiti tecnici della regolamentazione aeronautica;
e)
nella misura del possibile, formulano i requisiti e le procedure in una forma che è basata sulle prestazioni e si focalizza sugli obiettivi da raggiungere e nel contempo consente modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi basati sulle prestazioni;
f)
promuovono la cooperazione e l'uso efficiente delle risorse tra autorità a livello di Unione e di Stati membri;
g)
adottano, ove possibile, misure non vincolanti, comprese le azioni di promozione della sicurezza;
h)
tengono conto dei diritti e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito dell'aviazione civile, compresi quelli ai sensi della convenzione di Chicago.
2. Le misure adottate a norma del presente regolamento corrispondono e sono proporzionate alla natura e al rischio di ogni attività particolare cui si riferiscono. Nella preparazione e nell'adozione di tali misure, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri tengono conto, a seconda dell'attività in questione, di quanto segue:
a)
se sono trasportate a bordo persone diverse dai membri dell'equipaggio e, in particolare, se tale operazione è aperta al pubblico;
b)
la misura in cui terzi o beni a terra possano essere messi in pericolo dall'attività;
c)
la complessità, le prestazioni e le caratteristiche operative degli aeromobili interessati;
d)
lo scopo del volo, il tipo di aeromobile e il tipo di spazio aereo utilizzato;
e)
il tipo, la portata e la complessità dell'operazione o dell'attività, inclusi, se del caso, le dimensioni e il tipo di traffico gestito dall'organizzazione o dalla persona responsabile;
f)
la misura in cui le persone interessate dai rischi dell'operazione possano valutare tali rischi ed esercitare un controllo sui medesimi;
g)
i risultati delle precedenti attività di certificazione e di sorveglianza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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