Art. 4

Principi delle misure adottate a norma del presente regolamento

In vigore dal 4 lug 2018
Principi delle misure adottate a norma del presente regolamento 1.   Nell'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri: a) rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori prassi nel settore dell'aviazione, tenendo conto delle esperienze a livello mondiale nel settore, nonché dei relativi progressi scientifici e tecnici; b) si basano sui migliori dati e analisi disponibili; c) prevedono una reazione immediata alle cause accertate di incidenti, inconvenienti gravi e violazioni intenzionali della security; d) tengono conto delle interdipendenze tra i vari settori della sicurezza aerea e tra la sicurezza aerea, la cibersicurezza e gli altri ambiti tecnici della regolamentazione aeronautica; e) nella misura del possibile, formulano i requisiti e le procedure in una forma che è basata sulle prestazioni e si focalizza sugli obiettivi da raggiungere e nel contempo consente modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi basati sulle prestazioni; f) promuovono la cooperazione e l'uso efficiente delle risorse tra autorità a livello di Unione e di Stati membri; g) adottano, ove possibile, misure non vincolanti, comprese le azioni di promozione della sicurezza; h) tengono conto dei diritti e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito dell'aviazione civile, compresi quelli ai sensi della convenzione di Chicago. 2.   Le misure adottate a norma del presente regolamento corrispondono e sono proporzionate alla natura e al rischio di ogni attività particolare cui si riferiscono. Nella preparazione e nell'adozione di tali misure, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri tengono conto, a seconda dell'attività in questione, di quanto segue: a) se sono trasportate a bordo persone diverse dai membri dell'equipaggio e, in particolare, se tale operazione è aperta al pubblico; b) la misura in cui terzi o beni a terra possano essere messi in pericolo dall'attività; c) la complessità, le prestazioni e le caratteristiche operative degli aeromobili interessati; d) lo scopo del volo, il tipo di aeromobile e il tipo di spazio aereo utilizzato; e) il tipo, la portata e la complessità dell'operazione o dell'attività, inclusi, se del caso, le dimensioni e il tipo di traffico gestito dall'organizzazione o dalla persona responsabile; f) la misura in cui le persone interessate dai rischi dell'operazione possano valutare tali rischi ed esercitare un controllo sui medesimi; g) i risultati delle precedenti attività di certificazione e di sorveglianza.
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Principi delle misure adottate a norma del presente regolamento (Art. 4 Regolamento (UE) 2018/1139) — Testo vigente | Portale Normativo