Art. 3

Definizioni

In vigore dal 4 lug 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «sorveglianza»: la verifica continuativa, da parte o per conto dell'autorità competente, che i requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, sulla base dei quali è stato rilasciato un certificato o è stata resa una dichiarazione, continuano ad essere soddisfatti; 2)   «convenzione di Chicago»: la convenzione sull'aviazione civile internazionale e i relativi allegati, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; 3)   «prodotto»: un aeromobile, un motore o un'elica; 4)   «parte»: qualsiasi elemento di un prodotto, compreso nel progetto di tipo di tale prodotto; 5)   «ATM/ANS»: servizi di gestione del traffico aereo e della navigazione aerea che comprendono tutto quanto segue: le funzioni e i servizi di gestione del traffico aereo definiti all', punto 10, del regolamento (CE) n. 549/2004; i servizi di navigazione aerea definiti all', punto 4 dello stesso regolamento, inclusi le funzioni e i servizi di gestione della rete di cui all' del regolamento (CE) n. 551/2004, nonché i servizi che migliorano i segnali emessi dai satelliti appartenenti alle costellazioni base del GNSS ai fini della navigazione aerea; la progettazione di procedure di volo; e i servizi di produzione, trattamento, formattazione e fornitura al traffico aereo generale di dati ai fini della navigazione aerea; 6)   «componente ATM/ANS»: gli oggetti tangibili come l'hardware e gli oggetti intangibili come il software dai quali dipende l'interoperabilità dell'EATMN; 7)   «sistema ATM/ANS»: il complesso di componenti terrestri e aerei, nonché l'attrezzatura spaziale, che fornisce un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo; 8)   «piano generale ATM»: il piano approvato dalla decisione 2009/320/CE del Consiglio (34), conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio (35); 9)   «certificazione»: ogni forma di riconoscimento a norma del presente regolamento, basata su una valutazione appropriata e attestata mediante il rilascio di un certificato, che una persona fisica o giuridica, un prodotto, una parte, un equipaggiamento non installato, un dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, un aeroporto, un equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza, un sistema ATM/ANS, un componente ATM/ANS o un dispositivo di addestramento al volo simulato è conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo; 10)   «dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione scritta resa a norma del presente regolamento, sotto l'esclusiva responsabilità di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, che conferma la conformità di una persona fisica o giuridica, un prodotto, una parte, un equipaggiamento non installato, un dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, un equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza, un sistema ATM/ANS, un componente ATM/ANS o un dispositivo di addestramento al volo simulato ai requisiti applicabili del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo; 11)   «soggetto qualificato»: una persona fisica o giuridica accreditata cui possono essere attribuiti taluni compiti di certificazione o sorveglianza a norma del presente regolamento da parte, e sotto il controllo e la responsabilità, dell'Agenzia o di un'autorità nazionale competente; 12)   «certificato»: ogni certificato, approvazione, licenza, autorizzazione, attestato o altro documento rilasciati a seguito di certificazione che attesti la conformità ai requisiti applicabili; 13)   «operatore di aeromobile»: ogni persona fisica o giuridica che operi o intenda operare uno o più aeromobili; 14)   «gestore aeroportuale»: ogni persona fisica o giuridica che gestisce o intenda gestire uno o più aeroporti; 15)   «dispositivo di addestramento al volo simulato»: qualsiasi tipo di dispositivo che simula a terra le condizioni di volo, compresi i simulatori di volo, i dispositivi di addestramento al volo, i dispositivi di addestramento per le procedure di volo e di navigazione e i dispositivi di addestramento strumentale basico; 16)   «aeroporto»: area delimitata sulla terra ferma o sull'acqua, su una struttura fissa, offshore fissa o galleggiante, comprendente gli edifici, le installazioni e gli equipaggiamenti, destinata ad essere utilizzata in tutto o in parte all'arrivo, alla partenza e al movimento in superficie di aeromobili; 17)   «equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza»: ogni strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato, annesso, software o accessorio utilizzato o destinato ad essere utilizzato per contribuire all'esercizio in sicurezza di un aeromobile in un aeroporto; 18)   «piazzale»: area predefinita di un aeroporto destinata agli aeromobili ai fini dell'imbarco e dello sbarco dei passeggeri, del carico e dello scarico di bagagli, posta o merci, del rifornimento di carburante, del parcheggio o della manutenzione; 19)   «servizio di gestione del piazzale» (apron management service – «AMS»): un servizio fornito per gestire le attività e il movimento di aeromobili e veicoli su un piazzale; 20)   «servizio di informazioni di volo»: un servizio di fornitura di avvisi e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente; 21)   «traffico aereo generale»: l'insieme dei movimenti di aeromobili civili e di Stato effettuati secondo le procedure dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO); 22)   «norme e pratiche raccomandate internazionali»: norme e pratiche raccomandate internazionali adottate dall'ICAO in conformità dell' della convenzione di Chicago; 23)   «servizi di assistenza a terra»: ogni servizio fornito negli aeroporti, tra cui le attività afferenti alla sicurezza nei settori di supervisione a terra, pianificazione dei voli, controllo del carico, gestione dei passeggeri, assistenza bagagli, assistenza merci e posta, assistenza aeromobili sul piazzale, servizi per aeromobili, assistenza carburante e olio nonché i servizi di carico relativi alla ristorazione; inclusi i casi in cui gli operatori di aeromobile provvedono per conto proprio a tali servizi di assistenza a terra (auto-assistenza); 24)   «trasporto aereo commerciale»: l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo oneroso; 25)   «prestazione di sicurezza»: il conseguimento della sicurezza da parte dell'Unione, di uno Stato membro o di un'organizzazione, definito dai suoi obiettivi di prestazione di sicurezza e dai suoi indicatori di prestazione di sicurezza; 26)   «indicatore di prestazione di sicurezza»: un parametro utilizzato per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni di sicurezza; 27)   «obiettivo di prestazione di sicurezza»: un obiettivo pianificato o previsto di conformità agli indicatori della prestazione di sicurezza nel corso di un dato periodo di tempo; 28)   «aeromobile»: ogni apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre; 29)   «equipaggiamento non installato»: ogni strumento, attrezzatura, meccanismo, apparato, annesso, software o accessorio trasportato dall'operatore di aeromobile a bordo di un aeromobile, senza tuttavia farne parte, che è usato o destinato all'esercizio o al controllo di un aeromobile, contribuisce alla sopravvivenza degli occupanti o potrebbe incidere sull'esercizio in sicurezza degli aeromobili; 30)   «aeromobile senza equipaggio»: ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo; 31)   «pilota remoto»: persona fisica responsabile della condotta sicura del volo di aeromobili senza equipaggio manovrandone i comandi di volo manualmente, o, se l'aeromobile senza equipaggio è in volo automatico, monitorandone la rotta e continuando a essere in condizioni di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento; 32)   «dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio»: ogni strumento, attrezzatura, meccanismo, apparato, annesso, software o accessorio necessario per l'esercizio in sicurezza di un aeromobile senza equipaggio che non è una parte e che non è trasportato a bordo di tale aeromobile senza equipaggio; 33)   «spazio aereo del cielo unico europeo»: lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati, nonché ogni altro spazio aereo in cui gli Stati membri applicano il regolamento (UE) n. 551/2004 in conformità dell', punto 3, di tale regolamento; 34)   «autorità nazionale competente»: una o più entità designate da uno Stato membro e investite dei poteri e delle competenze necessari per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, nonché al regolamento (CE) n. 549/2004.
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