Art. 37
Organizzazioni
In vigore dal 4 lug 2018
Organizzazioni
1. Le organizzazioni responsabili per la gestione di aeroporti sono soggette a certificazione in esito alla quale è rilasciato un certificato. Tale certificato è rilasciato su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti delegati di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'.
Il certificato specifica i privilegi concessi all'organizzazione certificata e l'ambito d'applicazione del certificato.
2. Le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di assistenza a terra e degli AMS negli aeroporti soggetti al presente regolamento dichiarano di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai servizi forniti in conformità dei requisiti essenziali di cui all'.
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