Art. 38
Protezione delle aree adiacenti all'aeroporto
In vigore dal 4 lug 2018
Protezione delle aree adiacenti all'aeroporto
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che gli aeroporti ubicati nel loro territorio siano protetti da attività e sviluppi nelle aree adiacenti che possano comportare rischi inaccettabili per gli aeromobili che utilizzano l'aeroporto.
2. Le organizzazioni di cui all', paragrafo 1, vigilano sulle attività e sugli sviluppi che possano comportare rischi inaccettabili per la sicurezza dell'aviazione nelle aree adiacenti all'aeroporto della cui gestione sono responsabili. Esse adottano i provvedimenti necessari per attenuare i rischi che rientrano nell'ambito del loro controllo e, in caso contrario, notificano tali rischi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è ubicato l'aeroporto.
3. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta, in base ai principi di cui all' e al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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