Art. 1

Oggetto e finalità

In vigore dal 4 lug 2018
Oggetto e finalità 1.   L'obiettivo principale del presente regolamento è stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione. 2.   Il presente regolamento intende inoltre: a) contribuire alla più ampia politica dell'aviazione dell'Unione e al miglioramento delle prestazioni complessive del settore dell'aviazione civile; b) facilitare, nei settori disciplinati dal presente regolamento, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, offrendo parità di condizioni per tutti gli operatori nel mercato interno dell'aviazione, e migliorare la competitività dell'industria aeronautica dell'Unione; c) contribuire a un livello elevato ed uniforme di protezione dell'ambiente; d) facilitare, nei settori disciplinati dal presente regolamento, la circolazione in tutto il mondo di beni, servizi e personale, istituendo una cooperazione appropriata con i paesi terzi e le rispettive autorità aeronautiche, e promuovendo l'accettazione reciproca dei certificati e degli altri documenti pertinenti; e) promuovere l'efficienza in termini di costi, tra l'altro, evitando le duplicazioni, e promuovendo l'efficacia dei processi di regolamentazione, certificazione e sorveglianza nonché un uso efficiente delle relative risorse a livello dell'Unione e nazionale; f) contribuire, nei settori disciplinati dal presente regolamento, all'istituzione e al mantenimento di un livello elevato ed uniforme della security dell'aviazione civile; g) assistere gli Stati membri, nei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in applicazione della convenzione di Chicago, garantendo un'interpretazione comune e l'attuazione uniforme e tempestiva delle disposizioni della medesima, secondo il caso; h) promuovere in tutto il mondo l'approccio dell'Unione in materia di standard e norme dell'aviazione civile, istituendo una cooperazione appropriata con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali; i) promuovere la ricerca e l'innovazione, tra l'altro nei processi di regolamentazione, certificazione e sorveglianza; j) promuovere, nei settori disciplinati dal presente regolamento, l'interoperabilità tecnica e operativa e la condivisione delle migliori prassi amministrative; k) sostenere la fiducia dei passeggeri in un'aviazione civile sicura. 3.   Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conseguiti, tra l'altro, mediante: a) la preparazione, l'adozione e l'applicazione uniforme di tutti gli atti necessari; b) l'adozione di misure volte a migliorare le norme di sicurezza; c) la garanzia che le dichiarazioni e i certificati rilasciati a norma del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo siano validi e riconosciuti in tutta l'Unione, senza ulteriori prescrizioni; d) lo sviluppo, con la partecipazione degli organismi di normazione e altri organismi di settore, di norme tecniche dettagliate da utilizzare come mezzi di per il rispetto del presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, se del caso; e) l'istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea indipendente («Agenzia»); f) l'applicazione uniforme di tutti gli atti necessari da parte delle autorità nazionali competenti e dell'Agenzia, entro i limiti dei rispettivi settori di competenza; g) la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni a sostegno di un processo decisionale basato su dati di fatto; h) la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione riguardanti, tra l'altro, la formazione, la comunicazione e la diffusione di informazioni pertinenti.
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