Art. 39
Poteri delegati
In vigore dal 4 lug 2018
Poteri delegati
1. Relativamente alla gestione degli aeroporti e alla fornitura di servizi di assistenza a terra e degli AMS, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' per definire norme dettagliate riguardanti:
a)
le condizioni specifiche per la gestione di aeroporti conformemente ai requisiti essenziali di cui all';
b)
le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati di cui all', paragrafo 1;
c)
i privilegi e le responsabilità dei titolari dei certificati di cui all', paragrafo 1;
d)
le condizioni e le procedure per le dichiarazioni da parte delle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra e di quelle che forniscono AMS conformemente all', paragrafo 2, incluso il riconoscimento da parte degli operatori, senza ulteriore verifica, di dette dichiarazioni;
e)
i privilegi e le responsabilità delle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra e di quelle che forniscono AMS conformemente all', paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, la gestione degli aeroporti e i servizi di assistenza a terra e gli AMS, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', per modificare l'allegato VII e, se del caso, l'allegato VIII, se necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o a elementi di prova afferenti alla sicurezza relativa agli aeroporti, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi di cui i all'.
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