Art. 39

Poteri delegati

In vigore dal 4 lug 2018
Poteri delegati 1.   Relativamente alla gestione degli aeroporti e alla fornitura di servizi di assistenza a terra e degli AMS, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' per definire norme dettagliate riguardanti: a) le condizioni specifiche per la gestione di aeroporti conformemente ai requisiti essenziali di cui all'; b) le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione o revoca dei certificati di cui all', paragrafo 1; c) i privilegi e le responsabilità dei titolari dei certificati di cui all', paragrafo 1; d) le condizioni e le procedure per le dichiarazioni da parte delle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra e di quelle che forniscono AMS conformemente all', paragrafo 2, incluso il riconoscimento da parte degli operatori, senza ulteriore verifica, di dette dichiarazioni; e) i privilegi e le responsabilità delle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra e di quelle che forniscono AMS conformemente all', paragrafo 2. 2.   Per quanto riguarda gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, la gestione degli aeroporti e i servizi di assistenza a terra e gli AMS, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', per modificare l'allegato VII e, se del caso, l'allegato VIII, se necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o a elementi di prova afferenti alla sicurezza relativa agli aeroporti, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi di cui i all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo