Art. 41

Fornitori di ATM/ANS

In vigore dal 4 lug 2018
Fornitori di ATM/ANS 1.   I fornitori di ATM/ANS devono essere in possesso di un certificato. 2.   Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato su richiesta, qualora il richiedente abbia dimostrato di rispettare gli atti di esecuzione di cui all' adottati per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'. 3.   Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo specifica i privilegi concessi. Il certificato può essere modificato con l'aggiunta o la cancellazione di privilegi, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera b). 4.   Il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere limitato, sospeso o revocato se il titolare non soddisfa più le norme e le procedure per il rilascio e il mantenimento di tale certificato, in conformità degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera b). 5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente agli atti di esecuzione di cui all', gli Stati membri possono decidere che ai fornitori di servizi di informazione di volo sia consentito dichiarare di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai servizi forniti in conformità dei requisiti essenziali di cui all'. In tal caso, lo Stato membro interessato informa la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri della sua decisione. 6.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere ai fornitori di ATM/ANS esenzioni dall'obbligo di essere in possesso di un certificato, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il luogo principale delle attività del fornitore è ubicato al di fuori dei territori per i quali gli Stati membri sono competenti ai sensi della convenzione di Chicago; b) la fornitura di ATM/ANS da parte di tale fornitore riguarda traffico aereo di scarso volume in una parte limitata dello spazio aereo di cui lo Stato membro che concede l'esenzione è competente e tale parte dello spazio aereo confina con lo spazio aereo di competenza di un paese terzo; c) il fornitore deve dimostrare che il rispetto delle norme di cui al paragrafo 1 comporterebbe uno sforzo sproporzionato da parte sua alla luce della natura e del rischio della particolare attività che esso svolge all'interno di tale spazio aereo; d) lo Stato membro interessato ha stabilito norme e procedure applicabili alla fornitura di ATM/ANS da parte del fornitore che assicura, in conformità delle norme e delle pratiche raccomandate internazionali e tenendo conto delle specifiche circostanze del caso in questione, un livello accettabile di sicurezza e la conformità ai requisiti essenziali di cui all', e ha stabilito mezzi e modalità appropriati ed efficaci per la sorveglianza e l'applicazione delle norme al fine di garantire il rispetto di tali norme e procedure; e) l'ambito d'applicazione dell'esenzione è chiaramente definito e l'esenzione resta limitata a quanto strettamente necessario; qualora la sua durata superi i 5 anni, l'esenzione è soggetta a riesame periodico ad intervalli appropriati; ed è applicata in modo non discriminatorio. Qualora uno Stato membro intenda concedere una siffatta esenzione, esso notifica alla Commissione e all'Agenzia la sua intenzione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione in merito al fatto se le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano soddisfatte. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva cui all', paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono inclusi dall'Agenzia nel repertorio di cui all'. Lo Stato membro interessato concede l'esenzione se gli atti di esecuzione di cui al terzo comma contengono una decisione positiva della Commissione. Revoca l'esenzione qualora venga a conoscenza, in particolare attraverso il riesame periodico di cui alla lettera e), che le condizioni di cui al primo comma non sono più soddisfatte. Esso informa la Commissione e l'Agenzia senza ritardo della concessione di un'esenzione e, se del caso, dei risultati dei suddetti riesami e di qualsiasi revoca.
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